LEGGE 4 AGOSTO 2021, N. 116
DEFIBRILLATORE NELLE SEDI DI COMPETENZA DELL'ENTE (DAE)

Si ricorda che, con l’entrata in vigore della Legge 4 agosto 2021, n. 116 (Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici), si rende necessario dotare le strutture  pubbliche di defibrillatore, in particolare l’art. 1, c. 1, prevede la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), ed alla lett. a) se ne definisce l’installazione: presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/01, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.

Qualora le sedi di competenza, siano già dotate nella proprie aree di pertinenza di DAE, si ricorda quanto di seguito specificato.

  1. Il DAE deve essere collocato in posizione chiara, ben identificabile e facilmente accessibile.
  2. Il DAE deve essere identificato con specifica segnaletica, secondo quando prescritto dall’Allegato A, lett. D, e dall’Allegato B del D.M. 16 marzo 2023 (vedere decreto in allegato), sia nei punti di accesso alla struttura, sia nei percorsi interni per raggiungerlo.
  3. Deve essere individuato un soggetto (consigliato anche un sostituto) responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e che monitori le scadenze previste dal produttore (Allegato A, lett. C, punto 4, del D.M. 16 marzo 2023).
  4. Deve essere istituito un registro dei controlli (generalmente fornito produttore/venditore), nel quale annotare l’attività di sorveglianza prevista dal produttore e secondo quanto prescritto dall’Allegato A, lett. C, punto 4.c, del D.M. 16 marzo 2023.
  5. Disponibilità di personale formato all’utilizzo.

Inoltre, al fine di rendere efficace l’intervento con il DAE, è consigliato inserire un kit di primo soccorso, nella borsa o nella teca del defibrillatore, composto da:

  • un paio di forbici tagliabendaggi;
  • un rasoio monouso;
  • una confezione con un paio guanti monouso (nitrile);
  • due-tre confezioni di salviette disinfettanti;
  • una coperta isotermica oro/argento: si ricorda che la coperta ha la funzione di isolare termicamente l’infortunato in base al lato utilizzato; lato argento protegge dal caldo, se posizionata con il lato argentato a contatto con il corpo conserva circa l’80% del calore corporeo (protezione dal freddo); lato dorato protegge dal freddo, se posizionata con il lato dorato a contatto con il corpo riflette i raggi del sole e permette al corpo di rimanere fresco (protezione dal caldo).

Infine, qualora l’eventuale DAE sia stato già installato prima del 28 agosto 2021 (data di entrata in vigore della Legge 4 agosto 2021, n. 116), si deve procedere, se non già fatto, alla registrazione presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, secondo quanto previsto dall’art. 6 della suddetta Legge. Per i DAE installati dopo tale data, l’adempimento è a carico del venditore.

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